CBAM: le fasi di applicazione del meccanismo

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La fase transitoria

Il meccanismo è entrato in vigore, nella sua fase transitoria, il 1° ottobre 2023, fase destinata a chiudersi il 31 dicembre 2025.

Nella sua fase transitoria, il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinate merci e di determinati precursori la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e al massimo rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Tra queste: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

L'obiettivo di questo periodo di transizione è di fungere da periodo pilota e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate al fine di perfezionare la metodologia per il periodo definitivo. 

La graduale introduzione del CBAM, nel tempo, consentirà inoltre una transizione attenta, prevedibile e proporzionata per le imprese dell'UE e di paesi terzi, nonché per le autorità pubbliche.

Agli operatori economici è chiesta, per questo periodo, la redazione di una relazione trimestrale nella quale dover dichiarare le emissioni intrinseche delle loro importazioni sottoposte al meccanismo.
Anzidetta relazione dovrà contenere:

  1. quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre
  2. emissioni di CO2 incorporate in tali merci
  3. eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni

Durante la fase transitoria, tra gli obblighi degli importatori, senza dubbio l’adempimento degli obblighi di comunicazione ex artt. 33, 34 e 35 del Regolamento CBAM, nonché la presentazione trimestrale, alla Commissione europea, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, di una relazione contenente informazioni sulle merci importate nel periodo di riferimento. 

La prima relazione, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2023, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024 mentre l’ultima, riferita alle merci importate nel trimestre ottobre-dicembre 2025, dovrà essere presentata entro io il 31 gennaio 2026.

La relazione CBAM dovrà essere redatta secondo la struttura della Tabella 1 presente nell’Allegato I del Reg. di esecuzione 2023/1773.

Nel dettaglio, sono richiesti: 

  1. la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in MWh per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine; 
  2. il totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per MWh per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi dell’allegato IV; 
  3. le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’art. 35, par. 7 del regolamento; 
  4. il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Il Regolamento di esecuzione UE n. 2023/1773, emanato il 17 agosto 2023 dalla Commissione europea, prevede, per la fase transitoria, un sistema flessibile per il calcolo delle emissioni incorporate entro i beni importati, con la previsione, sino al 31 dicembre 2024, di differenti modalità di rendicontazione; a partire dal 1° gennaio 2025 saranno accettati unicamente metodi di rendicontazione completa.

I soggetti responsabili nel periodo transitorio sono l’importatore o il rappresentante doganale indiretto, a seconda di chi presenta la dichiarazione doganale. 

A tal proposito possono verificarsi due scenari:

  • in primo luogo, l’ipotesi per la quale sia l’importatore a presentare una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica delle merci a proprio nome e per proprio conto, assumendo anche il ruolo di dichiarante;
  • in secondo luogo, ulteriore scenario nel quale, al contrario, sia il rappresentante doganale indiretto a presentare una dichiarazione doganale ai sensi della nomina conferitagli ex art. 18 Reg. (UE) n. 952/2013, mentre l’importatore è stabilito al di fuori UE, e il rappresentante ha parimenti accettato gli obblighi di comunicazione ex art. 32 Reg. n. 2023/956.

La fase esecutiva dal 1° gennaio 2026

l periodo a regime avrà avvio, in via definitiva dal gennaio 2026, fase a partire dalla quale le merci CBAM potranno essere importate nell’UE solo da importatori con la qualifica di "dichiaranti CBAM autorizzati", in assenza della quale non sarà possibile eseguire l’importazione in UE.   

    Lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" potrà essere richiesto, attraverso il registro CBAM, a partire dal 31 dicembre 2024.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:

  • calcolare le emissioni di CO2 incorporate nelle merci CBAM importate e conservare le informazioni utilizzate per il calcolo per un periodo di 4 anni. 
  • il calcolo dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato; 
  • acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate nell’anno precedente; 
  • restituire, entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate durante l’anno solare
  • presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, la dichiarazione annuale CBAM
  • garantire le emissioni totali di CO2 riportate nella dichiarazione annuale CBAM siano verificate da un verificatore accreditato.

Nella dichiarazione annuale dovranno figurare il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente; le emissioni totali incorporate nelle merci importate; il numero totale di certificati CBAM da restituire; la copia delle relazioni di verifica rilasciate da un verificatore accreditato.

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