Dichiarazioni doganali elettroniche di transito ed esportazione: obbligo dal 2 dicembre 2024

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dichiarazioni doganali elettroniche di transito ed esportazione: obbligo dal 2 dicembre 2024

Dal 2 dicembre 2024 diventerà obbligatoria per tutti gli operatori la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito utilizzando le nuove modalità elettroniche, in conformità con le direttive dell'Unione Europea.  

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta intraprendendo da anni un processo volto alla digitalizzazione delle proprie procedure, che ha visto l’introduzione nel tempo di significative novità nei tracciati telematici utilizzati dagli operatori per trasmettere le dichiarazioni doganali, sia per le importazioni che per le esportazioni, sia definitive che temporanee, nonché per tutti gli altri “regimi speciali” relativi all'ingresso e all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea.  

Con la nota n. 622909 dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficialmente confermato la conclusione del periodo transitorio e l'obbligo, a partire dal 2 dicembre, di adottare le nuove modalità dichiarative per l'esportazione e il transito.  

Si conclude così il passaggio alla fase finale della digitalizzazione dell'export, già avviato a fine 2022 per le dichiarazioni di importazione, che permette una migliore integrazione con i sistemi digitali avanzati e l'accesso a funzionalità innovative. 

Questo cambiamento coinvolgerà direttamente i dichiaranti doganali, che dovranno inviare le dichiarazioni attraverso il sistema informativo doganale AIDA2.0, e indirettamente gli esportatori, che potranno consultare e scaricare i documenti di accompagnamento all'esportazione dal proprio cassetto doganale, come già accade per le dichiarazioni di importazione.  

La nota di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 622909 dell’8 ottobre 2024 rende definitive a decorrere dal 2 dicembre le nuove procedure digitali di esportazione con dataset Bx e di transito con dataset Dx. In questa fase il vecchio e il nuovo sistema hanno convissuto per consentire agli operatori, in particolare i dichiaranti doganali, di testare e adeguare i propri sistemi ai nuovi tracciati dichiarativi in formato xml e nella sola modalità di invio system to system. 

Dopo oltre un anno si è arrivati al completamento della transizione. È previsto un ulteriore mese di possibile utilizzo del vecchio messaggio ET, a novembre, entro una fascia oraria ridotta, prima della sua dismissione definitiva, secondo la roadmap descritta di seguito.

  • Dall’8 giugno 2023 al 31 ottobre 2024: gli operatori possono presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito utilizzando alternativamente il tracciato ET o i nuovi tracciati Bx e Dx, senza limitazioni temporali di apertura dei sistemi. Dal 23 ottobre saranno estese in ambiente reale anche le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi per i transiti. Eccezione: i nuovi tracciati Bx sono già obbligatori per le dichiarazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa, scortati dal documento e-AD, nell’ambito del sistema EMCS. 
  • Dal 1° novembre al 1° dicembre 2024: gli operatori possono ancora presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito mediante il vecchio tracciato ET, limitatamente alla fascia oraria di disponibilità dalle ore 01:00 alle ore 13:00 di ogni giorno. Ultimo giorno di utilizzo del tracciato ET: 1° dicembre 2024. 
  • Dal 2 dicembre 2024: il tracciato ET viene definitivamente dismesso. Gli operatori devono utilizzare esclusivamente i nuovi tracciati Bx per l’export e Dx per il transito. 
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Le fasi dei nuovi processi, quella dichiarativa e di interscambio

Le modifiche ai tracciati e alle modalità di invio dei dataset in formato XML sono state necessarie per allinearsi alle nuove fasi funzionali del sistema unionale, con l'AES fase 1 per l'export e l'NCTS fase 5 per il regime del transito. 
I nuovi processi digitali si articolano in due fasi:  

  • la fase dichiarativa che coinvolge gli operatori nazionali nell'invio delle dichiarazioni utilizzando i nuovi dataset B e D (vedi tabella dei nuovi tracciati di esportazione)
  • la successiva fase di interscambio di dati e messaggi, che riguarda il colloquio telematico tra le dogane degli Stati membri e i servizi della Commissione europea. 

La prima scadenza riguarda il cosiddetto dominio esterno di competenza nazionale e si riferisce ai dati necessari e le modalità di trasmissione nel sistema informativo doganale reingegnerizzato, che si basa sullo scambio di messaggi in formato XML, seguendo tracciati specifici per i vari tipi di dichiarazioni. 
Il passaggio ai dataset B e D riguarda la fase iniziale del processo dichiarativo. 
Successivamente all’introduzione dell’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni con le nuove modalità, avranno inizio le fasi di ingresso nelle nuove fasi funzionali AES fase 1 e NCTS fase 5, con interscambio dei messaggi sul dominio comune tra le dogane italiane e degli altri stati. 

Di seguito si riepilogano le date in calendario dei passaggi relativi alla presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello unionale.

  • 2 dicembre 2024: inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE. 
  • 21 gennaio 2025: termine nazionale per l'adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall'UE. 
  • 11 febbraio 2025: termine finale per l'implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione. 

Rischio di disallineamento dei termini 

Il rischio di disallineamento delle scadenze, tra l'obbligo nazionale del 2 dicembre 2024 e le date stabilite a livello europeo (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l'esportazione transnazionale), riguarda l'impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l'Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità Iva).

Ciò potrebbe comportare la necessità di ricorrere a modalità manuali o tradizionali per completare le operazioni doganali, con il rischio di ritardi e potenziali difficoltà amministrative nelle operazioni di esportazione, in particolare se la merce lascia il territorio doganale da un Paese che non ha ancora adottato il nuovo sistema. 

Nuova procedura di esportazione: ecco le principali novità 

La nuova procedura di esportazione introduce significative novità per gli esportatori: 

  • possibile rettifica e annullamento di una dichiarazione di esportazione già acquisita dal sistema, in forma semplificata che permette anche il rinvio di una nuova dichiarazione in tempi ridotti;
  • invio anticipato della dichiarazione prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione, con l’obiettivo di velocizzare l’esito dello sdoganamento all’export anche in caso di controlli;
  • scelta della modalità di invio della dichiarazione in forma completa (tutti i dati in un’unica soluzione) o parcellizzata (attraverso invii progressivi, con controllo di congruità e coerenza di ciascun invio parziale), utile soprattutto in caso di dichiarazioni con più articoli, in mancanza della totalità dei dati;
  • superamento dell’attuale limite di 40 articoli per dichiarazione, fino a 9999 articoli per dichiarazione;
  • possibile invio di diversi tipi di dichiarazioni doganali: dichiarazioni standard, pre-dichiarazioni, dichiarazioni semplificate e complementari, per consentire l’applicazione di importanti semplificazioni dichiarative; 
  • sdoganamento centralizzato (Questa funzione non è ancora stata implementata, ma potrebbe rappresentare un notevole supporto in particolare per gli operatori che sdoganano le merci sul territorio nazionale con diverse modalità di trasporto e/o presso diversi uffici delle dogane.
  • divieto di presentate operazioni di esportazione cosiddette a “groupage”, cumulative per diversi esportatori e non è più possibile abbinare una dichiarazione di esportazione al transito. In questo secondo caso sarà necessario inviare due dichiarazioni separate e distinte, benché collegate, una di esportazione ed una di transito. 

L’importanza del codice MRN per la non imponibilità IVA 

La conoscenza del codice MRN è essenziale per gli esportatori al fine di verificare la notifica di uscita, in particolare l’ufficio doganale competente e la data di effettiva uscita delle merci dall’Unione Europea. Queste informazioni sono cruciali per la conclusione dei movimenti doganali e fiscali, in quanto necessarie per l’applicazione della non imponibilità IVA. 

Il servizio di tracciamento dei movimenti di esportazione e transito è accessibile tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Il servizio di Tracciamento dei movimenti di esportazione e di transito è disponibile dal portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Conclusione

È evidente che l’introduzione dei dataset per export e transito va a completare l’iter di dematerializzazione delle dichiarazioni doganali. 

I servizi messi a disposizione permettono l’invio di un messaggio per la presentazione di una dichiarazione doganale nonché di rettifica o annullamento della stessa, nella sola modalità system-to-system.  

Per entrambi i servizi, export e transito, le applicazioni reingegnerizzate prevedono nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate su scambi di informazioni in formato XML tramite web services, l’invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale, nonché la possibilità di interrogare lo stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti attraverso due strumenti, ossia la modalità system to system (S2S) ed il servizio Monet. 

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