Il 2024 sarà, per il sistema doganale, l’anno dell’ingresso a regime del CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, istituito dal Regolamento (UE) n. 2023/956, che rappresenta una delle iniziative chiave del pacchetto di misure legislativo predisposto nel quadro dell’ambiziosa azione per il clima promossa dal Green Deal europeo.
Nell’obiettivo di prevenire il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (c.d. carbon leakage) verso Paesi extra-UE che adottano standard e politiche ambientali e climatiche meno rigorosi di quelli europei, infatti, è stato inserito questo meccanismo compensativo che trova il suo momento cardine nell’importazione di taluni specifici prodotti, con l’introduzione di un diritto doganale specifico.
Il CBAM nasce con la volontà di assicurare che il prezzo delle importazioni rifletta più adeguatamente il loro tenore di carbonio, affinché vi sia una maggiore parità di condizioni tra i prodotti fabbricati nell’Unione Europea e quelli importati da Paesi terzi.
Trattasi di un sistema basato su certificati acquistati ad un prezzo equivalente al prezzo EU ETS, dunque un pagamento che non trova liquidazione “nella” dichiarazione doganale, ma che si genera “dalla” dichiarazione doganale, con l’istituzione di un sistema che dal 2024 sarà dichiarativo e che dal 2026 inizierà con le prime forme concrete di prelievo.
In questa prospettiva, per consentire agli operatori di prepararsi, è infatti previsto un periodo transitorio, a partire dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, in cui gli importatori dell’Unione Europea sono tenuti a rispettare soltanto gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 33, 34 e 35 del Reg. (UE) n. 2023/956 (Regolamento CBAM).
La piena operatività del sistema decorrerà dal 1° gennaio 2026, data a partire dalla quale le merci CBAM potranno essere importate nell’UE solo da importatori con la specifica qualifica di «dichiaranti CBAM autorizzati.
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