È lo stesso Regolamento CBAM a suggerire, entro l’Allegato I, quali sono le merci a cui si applicano le disposizioni in materia.
Tra queste, identificate attraverso il loro codice NC, figurano attualmente: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, chimiche.
In futuro, è previsto che l’elenco delle merci CBAM verrà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
Come si apprende dai considerando di cui al Reg. UE n. 2023/956, sebbene l’obiettivo del CBAM sia un’ampia gamma di prodotti, è bene iniziare, quindi testare anzidetto meccanismo, con un numero selezionato di settori caratterizzati da merci relativamente omogenee che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
La selezione delle merci tiene conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell’EU ETS, con l’obiettivo di garantire che le emissioni incorporate in prodotti ad alta intensità di emissioni importati nell’UE siano soggette ad un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai prodotti dell’UE.
Tra i criteri di selezione delle merci, oltre ai costi amministrativi, vi troviamo:
- l’importazione dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra;
- l’esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- la necessità di bilanciare la copertura di un’ampia gamma di prodotti in termini di emissioni di gas ad effetto serra, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina in materia CBAM riguarda l’importatore stabilito in uno Stato membro che presenti una dichiarazione doganale di importazione avente ad oggetto le merci elencate nell’Allegato I del Regolamento CBAM.
Gli obblighi riguardano anche ogni rappresentante doganale indiretto, a tal fine designato dall’importatore ai sensi delle norme sulla rappresentanza doganale di cui al Codice doganale dell’UE (Reg. UE n. 2013/952), soggetto agente in virtù di un accordo per le operazioni di importazione, effettuate in nome proprio ma per conto dell’importatore, anche ove quest’ultimo non sia stabilito in uno Stato membro.
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