Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Verso la semplificazione amministrativa del sistema di tracciabilità dei rifiuti e della gestione della documentazione.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto (DM n. 59/2023) che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento sia dell’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti che del RENTRI, ossia del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
La nuova Regolamentazione comporta:
- L'iscrizione obbligatoria al RENTRI e il conseguente invio dei dati presenti all'interno dei registri di carico e scarico e dei formulari
- La modifica dei modelli e dei formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione
Quali sono i vantaggi della riforma?
- Semplificazione amministrativa della gestione di trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- Maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
- Riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
- Maggiore efficacia delle attività di controllo;
- Miglioramento delle strategie di economia circolare.
Chi ha l’obbligo tra le imprese che producono rifiuti?
- Tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Tutte le Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d) e g) ossia rifiuti speciali (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152)
Chi ha l’obbligo tra le imprese che producono rifiuti?
Il legislatore ha pensato ad un ingresso scaglionato e contingentato in 3 finestre di adesione obbligatoria di 60gg ciascuna:
Prima finestra dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con +50 dipendenti.
Seconda finestra dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
Per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con +10 dipendenti.
Terza finestra dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
Restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'art. 12, comma 1.