Una cessione intracomunitaria deve possedere alcuni requisiti fondamentali, presenti contemporaneamente, per poter beneficiare della non imponibilità dell’IVA.
Le istituzioni comunitarie hanno fissato le condizioni necessarie per esentare dall’IVA le cessioni di merci nell’ambito di determinate operazioni intracomunitarie.
Sono da considerarsi cessioni non imponibili di IVA quelle a titolo oneroso che prevedono il trasferimento, nei confronti di soggetti passivi IVA di beni all’acquirente o da terzi per loro conto, appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello del cedente.
Per realizzare una cessione intraUE ed avere la possibilità di emettere una fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- Diritto di proprietà
Ci deve essere un’effettiva acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà della merce dal cedente al cessionario. - L’effettiva movimentazione della merce
Una spedizione o trasferimento delle merci da uno Stato membro ad un altro è indispensabile, indipendentemente dal fatto che questa avvenga a cura del cedente, del cessionario o da terzi per loro conto. - La cessione a titolo oneroso
Il titolo oneroso della cessione è essenziale; le cessioni a titolo gratuito (esempio gli omaggi) sono privi dei presupposti necessari e quindi sono soggette alla normativa interna. - Lo status di operatore economico
Il cedente nazionale e il cessionario comunitario devono avere lo status di operatore economico, al quale si aggiunge l’obbligo di iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System), considerato dalla prassi amministrativa come requisito sostanziale ai fini della tassazione dell’operazione nello Stato membro di destinazione dei beni non solo per il cedente, ma anche del cessionario non residente. - Cedente come soggetto passivo
Il cedente deve essere un soggetto passivo in Italia, ovvero un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente. - Cessionario come soggetto passivo
Il cessionario deve anch’egli essere un soggetto passivo in uno Stato membro differente da quello del cedente, o comunque non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di regime derogatorio nello Stato membro di appartenenza. - Possesso di prove
Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza dei precedenti sei requisiti.
Laddove manchi anche solo uno di questi requisiti la cessione è imponibile IVA.