Il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0 di sdoganamento all’importazione procede e coinvolgerà a breve anche le esportazioni.
Con la circolare 22/2022 dello scorso 6 giugno è stata annunciata l’entrata in vigore del nuovo sistema di presentazione delle dichiarazioni doganali all’importazione.
A partire dal 9 giugno 2022, l’Agenzia delle Dogane ha, infatti, aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo che deve essere applicato il modello di dati definiti a livello unionale, l’EUCDM (European Union Customs Data Model), rendendo effettivo il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione (noto AIDA 2.0) nell’ambito di un più ampio processo di digitalizzazione promosso dal Nuovo Codice Doganale (CDU) per favorire gli scambi abbattendo tempi e costi.
La bolletta doganale si trasforma in formato digitale, abbandonando il modello cartaceo DAU (Dichiarazione Amministrativa Unica) a favore di un data set immateriale, ossia con tracciati in formato “xml”.
L’effetto è inequivocabile: una radicale modifica delle procedure di gestione IVA, ora nelle vesti immateriali ma dal contenuto, data e fonte certi, immodificabili e conservate per qualsiasi scopo.
Con la smaterializzazione della bolletta doganale l’azienda che importa dovrà quindi entrare in possesso del documento di dichiarazione di import (rif. Prospetto sintetico) e del prospetto di riepilogo ai fini contabili (che sostituisce il DAE, documento che comprova l’esportazione) direttamente dal portale PDMU accedendo al proprio cassetto doganale. I due documenti concorrono alla registrazione contabile per l’importatore e il prospetto di riepilogo è anche la prova richiesta dall’Agenzia delle Entrate per verificare le detrazioni IVA richieste dal medesimo soggetto.
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La detrazione dell’IVA
Con la circolare 22 del 6 giugno, inoltre, l’Agenzia Doganale - allo scopo di assicurare l’adempimento degli obblighi fiscali IVA - ha dichiarato la messa a disposizione sul PUDM (portale unico dogane e monopoli) del Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, documento da annotare nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 funzionale l’esercizio della detrazione IVA, nel quale è appunto riassunto il totale dell’IVA versata all’importazione, suddiviso per aliquote.
Tale decorrenza non è stata però rispettata da ADM e pertanto nel mese di luglio 2022 si è arrivati ad una presa di posizione della Agenzia delle Entrata (tramite “Risposta all’interpello n.417 del 5 agosto 2022”), che in merito ha dichiarato come
“sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazioni effettuate tramite la nuova procedura digitalizzata introdotta dall'Agenzia delle Dogane, attraverso la registrazione, nel registro IVA degli acquisti tenuto ai sensi dell'articolo 25, d.P.R. n. 633/1972, delle informazioni e dei valori contenuti in un "documento comprovante l'importazione", come ad esempio il "documento di cortesia" emesso dagli spedizionieri o, in alternativa, attraverso la registrazione nei registri IVA delle informazioni e dei valori contenuti nella versione elettronica del suddetto "documento comprovante l’importazione”.
Alcune conseguenze
La reingegnerizzazione AIDA 2.0 e le novità con essa introdotte permetteranno:
- L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali
- Un incremento del numero di articoli per dichiarazione da 40 a 999
- Lo svincolo delle merci per articolo (non più per dichiarazione)
- Lo scambio dei messaggi con i dichiaranti in formato XML tramite web services
- Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l’identificazione e la firma digitale
- Il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS
Criticità e nuove prospettive
31/12/2022; questa la data prevista come scadenza per l’utilizzo della vecchia procedura cartacea tramite formulari e produzione del DAE.
A partire infatti dal 1° gennaio 2023 è esclusivamente disponibile la nuova procedura. Tutti i soggetti importatori si sono dovuti adeguare nel suo utilizzo (rif. Circolare 22/2022 della ADM:
“In particolare, il par. 2 del suddetto articolo consente fino al 31 dicembre 2022 che mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del CDU, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:
- le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e
- le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.”).
Tale adeguamento non è semplice sia data la complessità del cambiamento, sia per i tempi ristretti per adeguarsi.
Visti i cambiamenti repentini, si stanno aprendo nuova possibilità e diversi scenari tecnologici da valutare a supporto dell’attività di importazione svolta in modo automatizzato.
Il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0, non si fermerà alla procedura di importazione ma nel corso di quest’anno coinvolgerà anche quella di esportazione, che a sua volta diventerà full digital.
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