La PEC, Posta Elettronica Certificata è stata introdotta ufficialmente nell’ordinamento giuridico italiano come mezzo di trasmissione di dati nel 2005 con il DPR 11 febbraio n.68 disciplinante anche le relative regole tecniche ed operative, non solo nei rapporti con la PA ma anche tra privati.
Infatti, dal momento della sua creazione la PEC ha acquisito grande rilevanza, tanto che se inizialmente era obbligatoria per un numero minore di attori, oggi lo è diventata anche per professionisti iscritti all’Albo di appartenenza, le società di persone e le ditte individuali, partita IVA compresi gli artigiani.
La PEC inizialmente era destinata alle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (all’art. 47 del CAD si stabiliva già nel 2005 l’obbligatorietà per le PA di istituire almeno una casella di Posta Elettronica Istituzionale ed almeno una casella di Posta Elettronica Certificata), ma con il Decreto di Legge 29 novembre n.185 del 2008 convertito nella Legge n.2 del 28 gennaio 2009 è stato introdotto l’obbligo sia per PA che per le imprese costituite in forma societaria e i professionisti di eleggere un domicilio digitale della propria organizzazione tramite l’istituto della Posta Elettronica Certificata.
In base a quanto disposto dal decreto coordinato con legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2 commi 6 – 7 –8:
- le imprese costituite in forma societaria hanno dovuto dotarsi di una casella PEC entro il 29 novembre 2011 e darne comunicazione al Registro delle Imprese. In particolare:
- le società già iscritte al 29 novembre 2008 hanno avuto obbligo di dichiarare il proprio domicilio digitale (PEC) entro il 29 novembre 2011;
- le società costituite dopo il 29 novembre 2008 hanno avuto l’obbligo di indicarlo al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
- I professionisti iscritti all’albo, da novembre 2009 sono stati investiti dall’obbligo di dotarsi e comunicare al proprio ente di appartenenza il domicilio digitale, ossia la PEC entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
- Le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui non avessero provveduto ai sensi dell’articolo 47 del CAD, hanno avuto obbligo di istituire una casella PEC per ogni registro di protocollo e a darne comunicazione all’ex Centro Nazionale per l’informatica nella PA ossia l’attuale AgID.
Successivamente, l’obbligo di istituire una casella di Posta Elettronica Certificata è stato esteso anche alle imprese individuali, partite IVA inclusi gli artigiani a con l’emanazione del Decreto di Legge n.179/2012.
Chi può usare la PEC?
Non vi è limite all’utilizzo della PEC nel senso che anche i cittadini privati stanno apprezzando largamente questo mezzo di comunicazione nei rapporti con le PA.
Risparmio di tempo, di denaro e degli spostamenti sono i principali vantaggi. Inoltre, si deve considerare anche quanto determinato dal DPCM 22 febbraio 2013 all’art. 61 "Soluzioni di firma elettronica avanzata" punto 1, secondo cui l'invio tramite posta elettronica certificata sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata per i soli cittadini privati.