Tutto quello che c’è da sapere sul Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e sul Decreto Ministeriale n. 59/2023.
Il RENTRI, entrato in vigore il 15 giugno 2023, è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI punta a garantire una tracciabilità trasparente, riducendo i costi operativi per le imprese e semplificando gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Consentendo nello specifico di:
- fornire alla pubblica amministrazione un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, supportando le politiche ambientali e la pianificazione regionale;
- aiutare le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, semplificando le verifiche tramite documenti digitali;
- facilitare gli adempimenti per le imprese, snellendo le procedure con strumenti digitali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi di trasmissione dei dati per la rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire digitalmente milioni di documenti cartacei.
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Regolamento e struttura del RENTRI
Il Regolamento con la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (emanato ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1 dal D.Lgs. n. 152/06) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 126 il 31 maggio 2023.
Il provvedimento si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”), del DL n. 135/18 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") convertito con modificazioni, dalla L. n. 12/19 (cfr. ns circolare n. 055/2019).
Il regolamento si compone di 24 articoli e tre allegati ed è suddiviso in questo modo:
- Titolo I (articoli 1-3): le disposizioni generali;
- Titolo II (articoli 4-9): le disposizioni che disciplinano il Registro cronologico di carico e scarico ed il Formulario di identificazione dei rifiuti;
- Titolo III (articoli 10-24): le disposizioni che disciplinano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.
I tre allegati del Decreto contengono:
- il modello e il formato del registro cronologico di carico e scarico (l’allegato I, ai sensi dell’articolo 4, comma 1);
- il modello e il formato del formulario di identificazione (l’allegato II, ai sensi dell’articolo 5, comma 1);
- la tabella di determinazione e di calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria che devono essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale ai sensi delle tempistiche e di quanto previsto dall’art. 14 (allegato III).
Il RENTRI è diviso in due sezioni:
- la sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- la sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il Registro ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti, come ad esempio l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Il 7 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica n.143 che ha definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- le modalità per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Tempistiche di iscrizione e scadenze
Il nuovo sistema di tracciabilità è entrato operativo dal 15 giugno 2023, le iscrizioni saranno però scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi. Nel caso dei produttori dipenderà dalle dimensioni dell'azienda.
Dal 15 dicembre 2024 scatteranno le prime adesioni che riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti, come riportato di seguito:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
Il MASE ha inoltre fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA), così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.
I nuovi modelli potranno essere vidimati a partire dalla stessa data, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025. Gli operatori non obbligati all'iscrizione entro tale data dovranno utilizzare questi nuovi modelli in formato cartaceo, disponibili per la stampa sul sito ufficiale del RENTRI. I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio precompilato tramite il servizio offerto dal registro. La vidimazione dei registri cartacei sarà effettuata dalle Camere di Commercio competenti a partire dal 4 novembre 2024.
Gli operatori tenuti all'iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, come impianti di trattamento, trasportatori, intermediari di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, dovranno adottare immediatamente la modalità digitale per la tenuta del registro.
Sono infine state stabilite le date per l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza) e per l’emissione del FIR in formato digitale (13 febbraio 2026).
Obbligo di conservazione a norma
I documenti sopra citati nella nuova regolamentazione, ossia il FIR, il Registro Carico/Scarico e il MUD, diventando documenti informatici, avranno obbligo di conservazione a norma.
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n°59, nel Titolo I “Disposizioni Generali” si fa riferimento ad una serie di normative, nazionali ed unionali che regolano l’ambito ICT (Information & Communication Technology), dalle firme elettroniche alle tematiche API passando anche per la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica. In particolare, nel seguente passaggio si sottolinea che:
Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento, si evince che i documenti FIR, Registro Carico/Scarico e MUD diventando documenti informatici avranno obbligo di conservazione.
Ciò significa che in sede di controllo dell’autorità preposta, il documento informatico MUD non potrà essere semplicemente “archiviato” in una cartella di rete aziendale o sul Pc del funzionario, ma dovrà essere trasmesso ad un sistema di Conservazione di un provider abilitato a tale attività.
Solo in questo modo il documento MUD avrà un valore probatorio e legale nel tempo, e sarà esibibile all’autorità controllante o in sede di contenzioso.
Conclusione
Il RENTRI è stato progettato per essere più agile, meno costoso e basato su una gestione digitale integrata. Il nuovo Registro rappresenta inoltre un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, per una maggiore sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese, con benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.