Fattura Elettronica: novità su Lettere di Intento e Operazioni Transfrontaliere

  • Tempo di lettura: 2 minuti
fattura elettronica lettere intento operazioni transfrontaliere

Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore due importanti novità relative alla fatturazione elettronica:

L’utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per comunicare le informazioni relative alle lettere di intento ricevute. Nuove regole di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione all’esterometro.
L’ Agenzia delle Entrate, con i due provvedimenti 293384 e 293390 del 29 ottobre 2021, ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche attraverso cui i soggetti passivi dovranno far fronte agli adempimenti richiesti.

Lettere d'intento

Dal 1° gennaio 2022, il provvedimento richiede l’indicazione nel Campo Natura del codice specifico “N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”. Inoltre, nel blocco “Altri Dati Gestionali” andrà inserito, al campo “2.2.1.16.2. – Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composta da due parti ovvero le prime 17 cifre e le 6 cifre successive (separate dal carattere “-“).
Al campo “2.2.1.16.1.- TipoDato” si dovrà riportare la dicitura “INTENTO” mentre al campo “2.2.1.16.4 – Riferimento data” quella relativa alla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Nonostante la compilazione del blocco “Altri Dati Gestionali” risulti facoltativa, l’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo a SdI l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

Operazioni transfrontaliere

Dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica.
I flussi attivi di fatturazione continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale a sette «X» nell’elemento «Codice destinatario». Per le operazioni passive estere invece, l’integrazione o l’autofattura andrà inviata utilizzando i tipi di documento TD17, TD18 e TD19 entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.