Fattura elettronica da San Marino: invio e ricezione dal 1° luglio 2022

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fattura elettronica da san marino invio e ricezione dal 1° luglio 2022

All’avvicinarsi della scadenza del 1° luglio 2022, abbiamo il piacere di poter rinnovare gli aspetti tecnici e operativi della nuova normativa sulla fatturazione elettronica legata alla Repubblica di San Marino. 

Vediamo come si presenta la situazione per le operazioni passive e attive.

 

Le operazioni passive

Per cominciare, l'impresa italiana dovrà utilizzare il canale elettronico nelle transazioni passive, se il fornitore sammarinese ha scelto di farlo.
L'impresa sanmarinese invierà una fattura elettronica al cessionario italiano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che la recapiterà all'Agenzia delle Entrate italiana.

L'operatore sammarinese può:

  1. Non includere l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'operatore italiano dovrà assolverla attraverso il meccanismo del reverse charge.
  2. Includere l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'operatore sammarinese dovrà versare l'imposta all'ufficio fiscale sammarinese.

Operazioni passive senza addebito dell'IVA

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972, l'operatore italiano deve applicare il reverse charge, per le operazioni passive senza addebito dell'IVA.

Dal 1° luglio 2022, a seguito dell’abrogazione dell’esterometro, l’unica modalità possibile per l’invio sarà quella elettronica.
In particolare, tale modalità, prevede la creazione dei seguenti due tipi-documento in formato XML:

• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Operazioni passive con addebito dell'IVA

Nell'ipotesi alternativa, quindi in caso di operazioni passive con l'addebito dell'IVA, l'operatore sammarinese addebiterebbe l'imposta in fattura e l'IVA verrebbe versata dall'ufficio fiscale di San Marino all'Agenzia delle Entrate Italiana.
L'Agenzia comunicherà al cessionario italiano l'esito del controllo sul portale "Fatture e corrispettivi".

Questi potrà:

  1. Attendere l'approvazione del controllo prima di registrare la fattura e detrarre l'IVA. L'alternativa primaria (1) lato applicativi, è quella di disabilitare la contabilizzazione automatica per i fornitori sammarinesi, in attesa di una specifica conferma da parte del fornitore del servizio.
  2. Registrare la fattura solo a fini contabili e annotarla "in sospensione" sui registri IVA in attesa dell'approvazione del controllo. La seconda soluzione (2), invece, deve essere attuata quando:
  • 2A. L’esito dell'Agenzia delle Entrate sul sito "Fatture e Corrispettivi" arriva oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale.
  • 2B. Le fatture sono ricevute a fine anno e ai fini IVA non possono essere contabilizzate nell'anno successivo.

Le operazioni attive

Entro il 1° luglio 2022, l'operatore italiano dovrà utilizzare la procedura telematica sul lato attivo.
Per le esportazioni Italia-San Marino di beni e servizi connessi non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 633/1972, la fattura elettronica deve essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le normali procedure dall'Italia a San Marino, riportando il codice destinatario "2R4GTO8".

La fattura deve specificare: 

  • Nel campo dell'identificazione fiscale il numero di identificazione del cessionario sammarinese dell'operatore economico (cinque cifre che iniziano con il prefisso SM).
  • Nel campo "natura" del codice IVA, il codice "N3.3" ("non imponibile - cessioni a San Marino").

L'Ufficio Tributario di San Marino verificherà la fattura e ne confermerà la regolarità, dopodiché i risultati del controllo saranno pubblicati sul sito "Fatture e Considerazioni".
Se, dopo quattro mesi dall'emissione di una fattura, l'Ufficio Tributario di San Marino non ne convalida l'esattezza, l'operatore economico italiano deve emettere un avviso di rettifica, secondo le modalità ordinarie, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, senza sanzioni o interessi. In questo caso è sufficiente avere un software gestionale che sia già in grado di emettere avvisi di rettifica per la sola IVA.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che al momento non è possibile automatizzare le verifiche dei controlli effettuati sulle fatture e trasmesse all'operatore italiano tramite il sistema Sdi, e che tali verifiche possono essere effettuate solo attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi".