L’abolizione dell’esterometro prevista per il 1°gennaio 2022 è stata posticipata al 1°luglio 2022.
L’abolizione dell’esterometro prevista per il 1°gennaio 2022 è stata posticipata al 1°luglio 2022 dal Decreto-legge 146/2021: vengono quindi modificati i tempi ma non le modalità da seguire dopo l’abolizione dell’esterometro.
Quali sono le novità che da Luglio 2022 coinvolgeranno le fatture da e verso l’estero?
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, in seguito all’abolizione, venga utilizzato un unico canale di comunicazione - il Sistema di Interscambio - anche per la trasmissione dei dati che riguardano le fatture da e verso l’estero.
Stando all’emendamento inserito nel Decreto Fiscale, il passaggio a questa nuova modalità di invio dei dati avverrà solo dal 1° luglio 2022.
In particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito le modalità da adottare nel momento in cui anche le fatture da e verso l’estero entreranno nel Sistema di Interscambio:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi: dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’art. 12-ter del DL 34/2019 o secondo il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni.
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sono previste sanzioni?
Con questa novità viene rimodulato anche il trattamento sanzionatorio in caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con sanzione di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite mensile di 400 euro.
La sanzione è ridotta inoltre alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l’invio, ovvero se, nello stesso termine, è stata effettuata la corretta trasmissione dei dati.