La PEC, Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione che consente di inviare e ricevere e-mail con valore legale.
Rappresenta in alcuni aspetti e sotto diverse lenti, l’evoluzione “digitale” della nota raccomandata con avviso di ritorno comunemente utilizzata nella trasmissione di corrispondenza importante, anche da parte della PA.
L’Italia è stata una dei primi Paesi Europei ad introdurre un sistema di trasmissione di dati certi, per la prima volta nel 2003 con la legge n.3/2003 nell’ambito dello sviluppo del concetto di innovazione tecnologica nelle PA e poi nel 2005 con il DPR 11 febbraio 2005 n.68 che ha introdotto ufficialmente il termine “Posta elettronica certificata” e le relative regole tecniche ed operative, non solo nei rapporti con la PA ma anche tra privati.
Giuridicamente parlando, inoltre, la si può far rientrare nella categoria dei “servizi fiduciari” disciplinati dal Regolamento UE n.910/2014 (eIDAS), più precisamente si parla degli Electronic Registered Delivery Services (ERDS) cioè di servizio elettronico di recapito certificato (SERC in italiano) che, come tale, può essere erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito dal medesimo Regolamento.
Un ERDS (o SERC) consente a terzi di trasmettere dati per via elettronica fornendo allo stesso tempo una prova di quanto inviato, tra cui l’avvenuto invio e ricezione. Allo stesso tempo, grazie alla PEC si proteggono i dati trasmessi da eventuali fughe, danni, o modifiche non autorizzate.
La trasmissione e la ricezione del messaggio sono, infatti, certificate dal rilascio di appunto due ricevute: quella di invio e quella di ricezione. Questo aspetto permette di equipararla alla tradizionale raccomandata cartacea, stabilito inoltre, per legge con la pubblicazione dell’articolo 48 del D.lgs 7 marzo 2005 n.82, ossia del CAD.
Il valore legale, indica la possibilità di impugnarla in caso di contenzioso solo quando il mittente ha in mano entrambe le ricevute. A fronte della ricevuta di consegna al mittente, il messaggio è stato ufficialmente trasmesso quindi non reggerebbe un’eventuale contestazione da parte del destinatario.
Inoltre, il messaggio inviato da casella PEC nel corso del suo viaggio viene convertito in una busta di trasporto, ossia in un messaggio creato dal punto di accesso contenente il messaggio originale inviato dal mittente e i dati di certificazione. La busta è firmata elettronicamente dal gestore PEC del mittente che garantisce quindi la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio, che quindi “lo certifica”.
Sono infatti queste caratteristiche, ma non solo, a portarci a considerarla parte della categoria dei servizi elettronici di recapito certificato e che determinano una separazione netta tra PEC e posta elettronica ordinaria.
Vien da sé che la validità di un messaggio PEC è tale solamente quando entrambe le caselle interessate nella corrispondenza sono PEC.
Per concludere, a partire dall’emanazione del decreto di Legge 185/08 convertito nella legge n.2 del 28/01/2009 la PEC è diventata obbligatoria per:
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le imprese costituite in forma societaria al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese ed entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le altre imprese;
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i professionisti iscritti in albi ed elenchi, con l’obbligo di eleggere il proprio domicilio digitale entro un anno dall’entrata in vigore del decreto;
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le Pubbliche Amministrazioni;
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le imprese individuali di nuova costituzione ed entro poco più di un anno per le imprese già costituite;
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le partite IVA.