L’erogazione e quindi l’attivazione di una casella PEC possono avvenire solo sottoscrivendo con un gestore accreditato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). È possibile consultare la lista completa dei Gestori PEC a questo link: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec
Se una delle due caselle di Posta Elettronica (mittente o destinatario) non è Certificata ma ordinaria, non c’è valore legale della corrispondenza.
Se al mittente non arriva la ricevuta di consegna del messaggio al destinatario, questo non può ritenersi recapitato. Il messaggio PEC inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica ordinario non ha valore legale.
Se il mittente ha ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, non ha alcuna importanza cosa dica il destinatario: a fronte della ricevuta di avvenuta consegna il messaggio è stato ufficialmente consegnato. È infatti normale diligenza assicurarsi di avere spazio a disposizione per la ricezione dei messaggi, così come controllare nello SPAM la presenza di messaggi.
Il messaggio PEC, nel corso del suo viaggio da Mittente a Destinatario, viene convertito in un pacchetto dati chiamato appunto “busta di trasporto”, ossia un messaggio creato dal punto di accesso contenente il messaggio originale inviato dal mittente e i dati di certificazione. La busta è firmata digitalmente con la chiave del gestore PEC del mittente che garantisce quindi l’integrità e la sicurezza della comunicazione per un periodo di 30 mesi.
Questa precisazione, per spiegare che ad essere firmata digitalmente è appunto solo la busta, non il suo contenuto e non il contenuto degli allegati della corrispondenza.
Il provider funge da garante garantendo quindi la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio inviato.
Lo standard ETSI 319532 è una norma multi-parte elaborata dall'ETSI (European Technical Specification), per conto della Commissione UE, con l'obiettivo di supportare la realizzazione di un servizio di recapito certificato conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento eIDAS.
Identifica un quadro normativo necessario al funzionamento della tecnologia REM (Registered Electronic Mail), ossia il framework ispirato alla PEC italiana proposto come base per la standardizzazione a livello europeo dall'ETSI.
La norma si compone di 4 parti:
Sebbene non esista alcuna legge che letteralmente prescriva letteralmente la conservazione dei messaggi PEC, si tratta di un'attività che deve essere svolta.
Infatti, i messaggi PEC rappresentano una forma di corrispondenza con rilevanza giuridica dell'attività d'impresa, pertanto devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 10 anni, in osservanza agli articoli 2220 e 2214 del Codice civile.
Inoltre, la legge stabilisce che la PEC è anche un documento informatico, pertanto, le corrispondenze PEC rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 del CAD, il quale stabilisce l'obbligo di conservazione secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
È un dettaglio importantissimo che le aziende non devono sottovalutare in quanto la scadenza della PEC è molto più breve: Il provider di Posta Certificata, infatti, è tenuto a conservare i log solamente per 30 mesi.
È quindi indispensabile integrare alla gestione della PEC un servizio di conservazione che ne prolunghi la vita.
Nel dettaglio delle PEC spedite occorre conservare la "ricevuta di consegna completa" ossia quella che contiene tutti gli elementi idonei a garantire la conservazione della corrispondenza nel tempo. Quindi, il messaggio inviato, i file daticer.xml contenente i dati