Sì, negli accordi di servizio o convenzione, fra titolare dell’oggetto di conservazione e il conservatore deve figurare il nominativo e il recapito del responsabile della conservazione. Inoltre, la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al RdC come detto nel penultimo paragrafo del capitolo 4.5 delle Linee Guida “Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile della conservazione, […]”
Inoltre, nel caso di RdC scelto internamente, dal punto di vista delle responsabilità personali, sebbene le eventuali contestazioni vadano ad impattare direttamente sul titolare del documento è chiaro come quest'ultimo potrebbe rivalersi in sede civile per risarcimento danni nei confronti del RdC che non sia in grado di dimostrare di avere correttamente vigilato sull'operato del conservatore e più in generale di avere presieduto ed organizzato il sistema di conservazione.